Organigramma
Statuto e Rendiconti
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE Maria Santina PASUTTO
VICE PRESIDENTE Olivio BELLETICH
CONSIGLIERE Adriano MIHALIC
STATUTO
Articolo 1 - E' costituita, con sede in
Trieste, l'Associazione Civile di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE
ESPOSTI AMIANTO - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - APS", che intende operare esclusivamente
per fini di solidarietà. L’Associazione assume nella propria denominazione la
qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce
peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserito nelle comunicazioni
rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione
intenderà adottare.
L'Associazione è apolitica, libera, senza scopo di
lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato
degli aderenti.
L’Associazione fa parte degli Enti del Terzo Settore
ed ha durata illimitata.
L’Associazione si ispira ai principi del D.Lgs 3
luglio 2017, n. 117 modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 e dalla legge regionale
del Friuli Venezia Giulia 12/1995.
Articolo 2 - L'Associazione ha sede in
Trieste, e sviluppa la sua attività nell'ambito della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Articolo 3 - Motivazioni generali
dell'Associazione sono la tutela e l'assistenza dei cittadini e
specificatamente dei lavoratori che hanno subito danni fisici per
l'esposizione in qualsiasi modo intervenuta, all'amianto ovvero che sono a rischio,
per l'esposizione, in qualsiasi modo intervenuta,
all’amianto.
In
particolare l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
1) attività di sostegno, in qualunque
forma ed anche a mezzo di partecipazione a manifestazioni pubbliche di
sensibilizzazione e di protesta, dei cittadini e specificatamente dei lavoratori
che sono a rischio o comunque che hanno subito danni fisici per l'esposizione,
in qualsiasi modo intervenuta, all'amianto; a tale fine l'associazione tra
l'altro potrà:
- dare
assistenza, anche in campo giudiziario, costituirsi parte civile, nonché adire
enti pubblici e privati, enti previdenziali ed enti territoriali per
realizzare la concreta applicazione della legge 257/92 e successive
integrazioni e modificazioni e comunque di ogni ulteriore normativa presente o
futura emanata a tutela dei cittadini e specificatamente dei lavoratori che
sono a rischio o comunque che hanno subito danni fisici per l'esposizione, in
qualsiasi modo intervenuta, all'amianto;
- promuovere
la definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo
nazionale, europeo ed internazionale che stabilisca in modo chiaro l'abolizione
dell'amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività, e definisca le strutture
e gli strumenti di controllo e di bonifica.
2) attività di prevenzione dai danni
derivanti dalla esposizione all'amianto; a tale fine l'associazione tra l'altro
potrà:
- adottare ogni iniziativa atta a
pervenire all'abolizione dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma,
estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto.
- promuovere lo studio e le conoscenze
sui così detti "sostituti dell'amianto", al fine di prevenire
l'utilizzo di materiali comunque pericolosi per la salute umana; attività di
studio, informazione scientifica e divulgazione; a tale fine l'associazione
tra l'altro potrà:
- promuovere la divulgazione delle
esperienze di lavoratori e popolazioni che, esposti all'amianto, si mobilitano
per la sua eliminazione;
- promuovere l'informazione
scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni mezzo ritenuto
idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a
problemi relativi alla salute umana in relazione all'utilizzo dell'amianto;
- divulgare e denunciare i rischi
inerenti l'utilizzo dell'amianto;
- partecipare a convegni, congressi,
seminari sul piano nazionale ed internazionale in cui si faccia riferimento
sul piano tecnico, epidemiologico, della bonifica, ecc. all'amianto;
- promuovere essa stessa convegni,
congressi seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti ed altre
Associazioni (in particolare degli organismi politici ed amministrativi dei
Comuni, delle A.S.S., delle Regioni, dello stato, della Comunità Economica
Europea, dell'0.M.S.).
- intrattenere relazioni con tutti
quegli organismi scientifici e tecnici che studiano il problema dell'amianto e
dei suoi effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. (Agenzia Internazionale per la
ricerca sul Cancro).
L'Associazione
potrà altresì aderire ad altre associazioni, enti ed organismi anche
internazionali aventi scopi analoghi od affini al proprio e specificatamente
potrà partecipare a organismi, comitati, gruppi di lavoro, commissioni e
specificatamente partecipare alle commissioni presso la Regione Friuli
Venezia Giulia o dalla medesima proposti ed aventi ad oggetto l'amianto ed in
generale ogni aspetto al medesimo connesso, anche proponendo od indicando
propri associati o soggetti terzi per la elezione ai citati organismi.
L'Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in
quanto integrative delle stesse.
Articolo 4 -
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che
pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da
parte di Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti
di gestione.
Per
l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dai versamenti effettuati dagli
associati;
- da ogni altro versamento a
qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche e
giuridiche;
- dai contributi di enti pubblici
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai redditi derivanti dal suo
patrimonio;
- da donazioni e lasciti testamentari
ricevuti;
- da rimborsi derivanti da
convenzioni;
- dagli introiti realizzati nello
svolgimento della sua attività ancorché aventi carattere commerciale e
produttivo purché marginale.
L'assemblea
generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione
all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa,
nonché la quota associativa annuale, che deve essere corrisposta entro il 30
giugno dell'anno in corso, ovvero, per il nuovo associato, all'atto
dell'adesione.
L'adesione
all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa
annuale.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di
effettuare versamenti ulteriori.
I
versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto
salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa
annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in
nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in
caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione,
può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a
titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a
titolo particolare né per successione a titolo universale.
Articolo 5 - I soci, sia persone fisiche che
giuridiche che enti, aderenti alla Associazione si distinguono in:
- ordinari;
- benemeriti.
L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo.
I soci
hanno tutti uguali diritti a qualsiasi categoria essi appartengano, con
l'obbligo altresì all'osservanza delle disposizioni dello statuto,
dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione; sono obbligati inoltre a svolgere le attività concordate ed
a fornire le loro prestazioni a titolo personale, volontario e gratuito, salvo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti
preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, come stabilito dalla legge
quadro sul volontariato numero 266/1991.
L'adesione
all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e comunque per la
persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto nell'assemblea per
l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono soci ordinari
dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono
soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che
effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza
dal Consiglio Direttivo ovvero che si sono particolarmente distinti, a
giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'Associazione.
Chi
intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa richiesta scritta al
Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che
l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e
regolamenti, e a non svolgere attività in contrasto o concorrenti alle finalità
che l'Associazione si propone.
Il
Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento dì diniego
della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la
motivazione di detto diniego.
Chiunque
aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di
recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata.
In presenza di gravi motivi, chiunque
partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio
Direttivo. Può essere escluso altresì l'associato che svolga attività in
contrasto o concorrente con le finalità dell'associazione. L'esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione
sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni
dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal
caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla
pronuncia dell'arbitro stesso. - La qualità di socio si perde altresì, su
delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento per due annualità consecutive
della quota associativa annuale.
Ogni associato riceve
dall'Associazione, almeno una volta l'anno, una comunicazione sulle attività
svolte dalla Associazione ed un tesserino di appartenenza. Ogni associato ha
diritto di partecipare a tutte le attività della Associazione, di controllare
il bilancio e di richiedere copia del resoconto dell'assemblea annuale.
Articolo 6 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio
Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio
Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio
Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le
cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.
Articolo 7 - L'assemblea è composta da tutti
i soci ordinari e benemeriti in regola con il versamento di tutte le quote associative
annuali il cui termine per il versamento risulti scaduto alla data
dell'assemblea.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta
all'anno entro il mese di aprile ovvero entro il mese di giugno di ogni anno,
qualora particolari circostanze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio
Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del
Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
-
delinea
gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio
Direttivo, sulla quota di ingresso alla Associazione e sulla quota associativa
annuale;
- approva, su proposta del Consiglio
Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale
destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora
ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria delibera
su:
- modifiche al presente statuto,
compreso il trasferimento della sede in altro comune;
- scioglimento e liquidazione
dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla
sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta
richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri
in carica oppure dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,
sarà fatta mediante avviso da affiggersi all'Albo della Associazione presso la
sede sociale e da comunicarsi al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima
della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco
delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adunanza e quella
della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.
La
seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima
convocazione.
L'assemblea
ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, salvo
quanto di seguito specificatamente previsto per le delibere assembleari aventi
ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio: in prima convocazione
quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la
maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o
rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare
sullo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio,
tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere
prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni
socio ha diritto ad un voto.
Le
modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea. - Le elezioni delle cariche sociali saranno
fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
I soci,
che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea,
hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega
scritta.
Ogni
socio può ricevere un massimo di 5 (cinque) deleghe.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dalla
persona designata dall'Assemblea. -- La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.
Il
Segretario può essere un non socio.
La
nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Anche il verbale redatto da Notaio
deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea.
Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da
un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15
(quindici) membri - compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere -
eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.
I
Consiglieri durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.
Dalla nomina a Consigliere non
consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute
per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Qualora per dimissioni o per altre
cause venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà
alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Qualora per dimissioni o per altre
cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza
dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto
ed il Presidente ovvero se nominato il Collegio dei Revisori dei Conti deve
convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'organo di
amministrazione.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno
due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando
ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto
anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve
comunque avere luogo qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare un
Tesoriere.
La
convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni
prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax,
posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento
anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
Il
Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la
maggioranza dei componenti in carica.
Il
Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte
constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente
della riunione e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione della Associazione e, specificatamente, il Consiglio deve:
a. organizzare le iniziative
dell'associazione in genere;
b. determinare
la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto
previsto dal regolamento, e da proporre per l'approvazione all'assemblea
dei soci;
c. approvare
i nuovi associati, nominare i soci benemeriti, esaminare le proposte di
nuove iniziative da parte degli associati ;
d. predisporre
il regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da proporre
all'assemblea ordinaria dei soci per 1'approvazione ;
e. predisporre
i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all 'approvazione
dell'Assemblea; .
f. deliberare sull'ammissione ed
esclusione dei soci;
g. deliberare
in merito al conferimento di eventuali specifici incarichi a consiglieri e
terze persone;
h. delibera sul trasferimento della sede
nell'ambito del medesimo comune.
Articolo 9 - Al Presidente dell'Associazione
spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche
in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può
attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio
stesso.
Al
Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate
dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente
riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione.
Il
Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei
regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.-----
Il
Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi
all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo
10 - Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie
funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova
dell'impedimento o assenza del Presidente.
Articolo
11 - Il
Segretario svolge la funzione di verbalizza- zione delle adunanze del Consiglio
Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione
delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il
funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del
libro verbali delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione nonché del
libro degli aderenti all'Associazione.
Articolo
12 -
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i
libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, se nominato, nonché il libro
degli aderenti all'Associazione.
Articolo 13 - Il Tesoriere - ovvero il
Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere -
cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello
preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo
14 -
L'assemblea degli associati potrà nominare, qualora lo ritenga opportuno, il
Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone
di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni
caso di cessazione di un membro effettivo), sempre rieleggibili.
L'incarico di Revisore dei Conti è
incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la
rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per
i membri del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle
adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze
dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà dì parola ma senza diritto
di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e
dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
Articolo 15 - Possono cumularsi nella medesima
persona fisica esclusivamente le cariche di Segretario e Tesoriere.
Articolo 16 - Gli esercizi dell'Associazione
chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il
mese di febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del
bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci
debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 17 - All'Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 18 - In
caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 19 - Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro
sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo,
alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.
Articolo 20 - Per disciplinare ciò che non sia
previsto del presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento
interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo,
dall'assemblea dei soci.
Ove non
disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di
Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme
contenute nel libro V del Codice Civile ed alle Leggi in materia.
Trieste,
19 ottobre 2019.
F.to
SANTINA MARIA PASUTTO