Organigramma - Progetto AEA

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Organigramma

Statuto e Rendiconti

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE                                                           Maria Santina PASUTTO

VICE PRESIDENTE                                                         Olivio BELLETICH

CONSIGLIERE                                                                  Adriano MIHALIC

STATUTO
Articolo 1 - E' costituita, con sede in Trieste, l'Associazio­ne Civile di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - APS", che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserito nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
L'Associazione è apolitica, libera, senza scopo di lucro, fon­dandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e di­sinteressato degli aderenti.
L’Associazione fa parte degli Enti del Terzo Settore ed ha durata illimitata.
L’Associazione si ispira ai principi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 e dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 12/1995.
Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, e sviluppa la sua attività nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Articolo 3 - Motivazioni generali dell'Associazione sono la tutela e l'assistenza dei cittadini e specificatamente dei la­voratori che hanno subito danni fisici per l'esposizione in qualsiasi modo intervenuta, all'amianto ovvero che sono a ri­schio, per l'esposizione, in qualsiasi modo intervenuta, all’amianto.
In particolare l'Associazione intende svolgere le seguenti at­tività:
1)  attività di sostegno, in qualunque forma ed anche a mezzo di partecipazione a manifestazioni pubbliche di sensibilizza­zione e di protesta, dei cittadini e specificatamente dei la­voratori che sono a rischio o comunque che hanno subito danni fisici per l'esposizione, in qualsiasi modo intervenuta, all'amianto; a tale fine l'associazione tra l'altro potrà:           
- dare assistenza, anche in campo giudiziario, costituirsi parte civile, nonché adire enti pubblici e privati, enti pre­videnziali ed enti territoriali per realizzare la concreta ap­plicazione della legge 257/92 e successive integrazioni e mo­dificazioni e comunque di ogni ulteriore normativa presente o futura emanata a tutela dei cittadini e specificatamente dei lavoratori che sono a rischio o comunque che hanno subito dan­ni fisici per l'esposizione, in qualsiasi modo intervenuta, all'amianto;
- promuovere la definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo ed internazionale che stabilisca in modo chiaro l'abolizione dell'amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività, e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica.        
2) attività di prevenzione dai danni derivanti dalla esposi­zione all'amianto; a tale fine l'associazione tra l'altro potrà:
-   adottare ogni iniziativa atta a pervenire all'abolizione dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma, estrazione, impie­go produttivo, commercializzazione, trasporto.
-  promuovere lo studio e le conoscenze sui così detti "sostituti dell'amianto", al fine di prevenire l'utilizzo di mate­riali comunque pericolosi per la salute umana; attività di studio, informazione scientifica e divulgazio­ne; a tale fine l'associazione tra l'altro potrà:          
-  promuovere la divulgazione delle esperienze di lavoratori e popolazioni che, esposti all'amianto, si mobilitano per la sua eliminazione;          
-  promuovere l'informazione scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a problemi relativi alla salute umana in relazione all'utilizzo dell'amianto;
-  divulgare e denunciare i rischi inerenti l'utilizzo dell'amianto;
-  partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazio­nale ed internazionale in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, della bonifica, ecc. all'amianto;
-  promuovere essa stessa convegni, congressi seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti ed altre Associazioni (in particolare degli organismi politici ed amministrativi dei Comuni, delle A.S.S., delle Regioni, dello stato, della Comu­nità Economica Europea, dell'0.M.S.).        
-  intrattenere relazioni con tutti quegli organismi scientifi­ci e tecnici che studiano il problema dell'amianto e dei suoi effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. (Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro).       
L'Associazione potrà altresì aderire ad altre associazioni, enti ed organismi anche internazionali aventi scopi analoghi od affini al proprio e specificatamente potrà partecipare a organismi, comitati, gruppi di lavoro, commissioni e specifi­catamente partecipare alle commissioni presso la Regione Friu­li Venezia Giulia o dalla medesima proposti ed aventi ad og­getto l'amianto ed in generale ogni aspetto al medesimo con­nesso, anche proponendo od indicando propri associati o sog­getti terzi per la elezione ai citati organismi.        
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle so­pra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente con­nesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.     
Articolo 4  - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qual­siasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.   
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone del­le seguenti entrate:            
-  dai versamenti effettuati dagli associati;
-  da ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche e giuridiche;    
-  dai contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;   
-  dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
-  da donazioni e lasciti testamentari ricevuti;
-  da rimborsi derivanti da convenzioni;
-  dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua atti­vità ancorché aventi carattere commerciale e produttivo purché marginale.       
L'assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonché la quo­ta associativa annuale, che deve essere corrisposta entro il 30 giugno dell'anno in corso, ovvero, per il nuovo associato, all'atto dell'adesione.     
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanzia­mento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.    
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effet­tuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versa­mento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.     
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, se­gnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmis­sibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.  
Articolo 5 - I soci, sia persone fisiche che giuridiche che enti, aderenti alla Associazione si distinguono in:
-  ordinari;
-  benemeriti.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.      
I soci hanno tutti uguali diritti a qualsiasi categoria essi appartengano, con l'obbligo altresì all'osservanza delle di­sposizioni dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; sono obbligati inoltre a svolgere le attività concordate ed a fornire le loro prestazioni a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste­nute e documentate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, come stabilito dalla legge quadro sul volontariato numero 266/1991.      
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e comunque per la persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la mo­dificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.          
Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.       
Sono soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che effettuano versamenti al fondo di do­tazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Diret­tivo ovvero che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'As­sociazione.    
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiara­zione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti, e a non svolgere attività in contrasto o concorrenti alle fi­nalità che l'Associazione si propone.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento dì diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a espli­citare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stes­sa; tale recesso ha efficacia immediata.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associa­zione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Di­rettivo. Può essere escluso altresì l'associato che svolga at­tività in contrasto o concorrente con le finalità dell'asso­ciazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno suc­cessivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il qua­le deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ra­gioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al pre­sente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso. - La qualità di socio si perde altresì, su delibera del Consi­glio Direttivo, per il mancato pagamento per due annualità consecutive della quota associativa annuale.
Ogni associato riceve dall'Associazione, almeno una volta l'anno, una comunicazione sulle attività svolte dalla Associa­zione ed un tesserino di appartenenza. Ogni associato ha di­ritto di partecipare a tutte le attività della Associazione, di controllare il bilancio e di richiedere copia del resoconto dell'assemblea annuale.          
Articolo 6 - Sono organi dell'Associazione:
-  l'Assemblea dei soci;
-  il Presidente del Consiglio Direttivo;
-  il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
-  il Consiglio Direttivo;
-  il Segretario del Consiglio Direttivo;
-  il Tesoriere;
-  il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.           
Articolo 7 - L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari e benemeriti in regola con il versamento di tutte le quote asso­ciative annuali il cui termine per il versamento risulti sca­duto alla data dell'assemblea.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile ovvero entro il mese di giugno di ogni anno, qualora particolari circostanze lo richiedano, per l'ap­provazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
-   provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
-   delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associa­zione;
-   delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota di ingresso alla Associazione e sulla quota associativa annua­le;
-   approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazio­ne;
-  delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capi­tale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.            
L'assemblea straordinaria delibera su:
-   modifiche al presente statuto, compreso il trasferimento della sede in altro comune;    
-   scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dal Collegio dei Revisori.            
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi­naria, sarà fatta mediante avviso da affiggersi all'Albo della Associazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domi­cilio dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adu­nanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.
La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora do­po la prima convocazione.          
L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, salvo quanto di seguito specificatamen­te previsto per le delibere assembleari aventi ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio: in prima convo­cazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il nu­mero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.           
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Asso­ciazione e conseguente devoluzione del patrimonio, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.       
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea. -  Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire per­sonalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.
Ogni socio può ricevere un massimo di 5 (cinque) deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diretti­vo ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. -- La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.
Il Segretario può essere un non socio.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re­datto da un Notaio.
Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.          
Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Di­rettivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri - compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere - eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne de­termina il numero.
I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi e sono rie­leggibili.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.       
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei com­ponenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto ed il Presidente ovvero se nominato il Collegio dei Revisori dei Conti deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione.        
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.      
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque avere luogo qualora l'assemblea non abbia prov­veduto a nominare un Tesoriere.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non me­no di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgen­za, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.           
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.   
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.        
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Pre­sidente della riunione e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione e, specificatamente, il Consiglio deve:
  a.       organizzare le iniziative dell'associazione in genere;
  b.      determinare     la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto     previsto dal regolamento, e da proporre per l'approvazione all'assemblea     dei                  soci;       
  c.      approvare     i nuovi associati, nominare i soci benemeriti, esaminare le proposte di     nuove iniziative da parte degli asso­ciati ;          
  d.      predisporre     il regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da proporre     all'assemblea ordinaria dei soci per 1'approvazione ;        
  e.      predisporre     i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all 'approvazione     dell'Assemblea;      .          
  f.      deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
  g.     deliberare     in merito al conferimento di eventuali specifici incarichi a consiglieri e     terze persone;
  h.     delibera sul trasferimento della sede nell'ambito del mede­simo comune.
Articolo 9 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappre­sentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione an­che ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle di­rettive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività com­piuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Di­rettivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne pro­muove la riforma ove se ne presenti la necessità.-----
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di ido­nee relazioni.         
Articolo 10 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o co­munque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.      
Articolo 11 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizza- zione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.       
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assem­blee, del Consiglio di Amministrazione nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
Articolo 12 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.         
Articolo 13 - Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cu­ra la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la te­nuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista con­tabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompa­gnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 14 - L'assemblea degli associati potrà nominare, qua­lora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), sempre rieleggibi­li.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso val­gono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.    
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà dì parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pa­rere sui bilanci.      
Articolo 15 - Possono cumularsi nella medesima persona fisica esclusivamente le cariche di Segretario e Tesoriere.        
Articolo 16 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ciascuno anno il Consiglio Diret­tivo è convocato per la predisposizione del bilancio consunti­vo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sot­toporre all'approvazione dell'assemblea.            
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Asso­ciazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 17 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denomina­ti, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'As­sociazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.   
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avan­zi di gestione per la realizzazione delle attività istituzio­nali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 18 -   In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pub­blica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ar­ticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sal­vo diversa destinazione imposta dalla legge.    
Articolo 19 -    Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitra­to irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.      
Articolo 20 - Per disciplinare ciò che non sia previsto del presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Diret­tivo, dall'assemblea dei soci.   
Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle Leggi in materia.            
Trieste, 19 ottobre 2019.
F.to SANTINA MARIA PASUTTO

ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO REGIONE
- FRIULI VENEZIA GIULIA - "A P S"
C.F. 90094830321
-Iscritta al registro regionale delle Associzioni di Promozione Sociale al numero 982 -c/c post. 49661788 ●
-Intesa Sanpaolo SpA IBAN IT51J0306909606100000068650 ●-34132  -  Trieste via Fabio Filzi n. 17


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